Art. 7.
(Norme transitorie).

      1. Con effetto immediato dalla data di entrata in vigore dalla presente legge sono soppressi i commissariati per la liquidazione degli usi civici. Le pratiche pendenti presso i commissariati per la liquidazione degli usi civici, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasmesse al giudice competente per territorio, nel quale sono situati i beni.
      2. Le promiscuità tra comuni o tra frazioni di comuni in materia di usi civici sono sciolte alla data di entrata in vigore della presente legge e la titolarità dei diritti e dei beni civici spetta al comune nel quale sono localizzati. Il comune che acquisisce i diritti è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione cedente una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo il principio dell'affrancamento di cui all'articolo 6, comma 3.

 

Pag. 7